Non è tutto Industria 4.0 quello che luccica

Sto iniziando  ad avere la sensazione che le vecchie e care  “storie dalla sala macchine” (leggendarie avventure in cui valorisi gestori di reti informatiche erano chiamati a risolvere i problemi causati da utenti sbadati, presto le rivivremo, purtroppo, in  versione  4.0.

Stavolta i protagonisti non sono incauti utenti che pasticciano con software informatici,  ma imprese che, prese dall’entusiasmo di poter rinnovare le attrezzature aziendali, spesso sottovalutano il fatto che non basta appiccicare la scritta “4.0” sull’imballaggio di un macchinario per renderlo conforme alla normativa italiana (legge 232/2016) e quindi ammissibile agli incentivi 4.0

Partiamo da lontano: la legge 232/2016, prevede una catalogazione dei beni 4.0 , sia beni fisici (macchinari, macchine motrici, impianti ) che immateriali ( software, integrazione di sistemi ) in diverse tipologie (indicata negli allegati A e B della legge).

Per i beni indicati nell’allegato A e quelli indicati nell’allegato B è obbligatorio il requisito dell’ INTERCONNESSIONE al sistema di fabbrica (vedi: art 1 comma 11 legge 232/2016).Il requisito dell’ Interconnessione non viene soddisfatto semplicemente collegando ad Internet il macchinario, come spesso si pensa, se così fosse, infatti anche una stampante di rete potrebbe essere definita “4.0.
Sul sito del MISE e dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati ulteriori chiarimenti che spiegano meglio alcuni punti della normativa, in particolare riguardo ai requisiti di INTERCONNESSIONE (obbligatori per dichiarare la conformità 4.0 del bene acquistato)

Una premessa importante: L’obiettivo della normativa 4.0 italiana non è solo quello di incentivare l’acquisto di macchinari moderni,sicuri e più efficienti, ma quello di fare in modo che i macchinari siano effettivamente interconnessi al sistema informatico aziendale (ed in grado di scambiare dati con tale sistema) , proprio per questo la legge è stringente e richiede che il bene, oltre ad essere predisposto per l’interconnessione, sia effettivamente   interconnesso (come deve risultare dalla perizia) e che l’azienda continui REGOLARMENTE ad usarlo in maniera interconnessa.

Chi acquista beni di tipo 4.0, a maggior ragione se intende usufruire dei benefici della legge 232/2016,  deve quindi organizzare il suo sistema informativo aziendale, per poter “dialogare” con il nuovo macchinario.

Vale la pena ricordare che i controlli sulle aziende che beneficiano degli incentivi Industria 4.0 possono essere effettuati per diversi anni, analizzando anche i sistemi informatici per verificare il rispetto dei requisiti di interconnessione di utilizzo del bene in modo interconnesso ed integrato con il sistema di fabbrica.

Diventa quindi importante seguire tutti i requisiti tecnici richiesti della normativa ITALIANA, per evitare che, in fase di successivo controllo da parte dell’ Agenzia delle Entrate, possano esserci problemi.
In generale possiamo dire che un bene per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge ITALIANA (legge 232/2016 e normativa vigente) deve soddisfare OBBLIGATORIAMENTE alcuni requisiti : il requisito obbligatorio per tutti i beni (allegato A e B) rimane quello dell’ INTERCONNESSIONE, oltre a questo requisito vi sono altri requisiti (per un totlae di 5+2 requisiti) da soddisfare nel caso dei beni dell’Allegato A legge 232/2016 , primo gruppo .

In tale ottica, il sistema (macchinario 4.0 compreso tra quelli elencati nell’Allegato A, primo gruppo) deve essere in grado di trasmettere dati , utilizzando i comuni protocolli di rete riconosciuti a livello internazionale (es:TCP-IP, HTTP, MQTT ), con l’obiettivo di soddisfare,dove richiesto (es:beni compresi nell’allegato A, primo gruppo), i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, integrazione con il sistema informativo di fabbrica, di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo,etc.

 
 TUTTI I DISPOSITIVI “INNOVATIVI” SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA 4.0 ITALIANA?

Bisogna chiarire che non basta stampare la sigla “4.0” affianco al nome di un macchinario per farlo diventare conforme alla normativa 4.0 italiana.
Spesso i beni acquistati dalle aziende non sono realizzati da aziende italiane, non è quindi semplice capire se rientrano nelle caratteristiche richieste dalla normativa ITALIANA, ovviamente non basta scrivere la sigla “4.0” su una scheda tecnica del macchinario per far diventare un bene conforme alla normativa ITALIANA.
La dicitura “4.0” , spesso abusata, può essere infatti usata per semplici scelte di marketing per indicare che un macchinario/prodotto è più evoluto rispetto a modelli precedenti, ma questo non lo fa diventare automaticamente un macchinario compreso tra quelli indicati nella normativa 4.0 (legge 232/2016).

Per essere conforme alla normativa Italiana 4.0 (e quindi godere degli incentivi) un bene, deve :
– rispettare le caratteristiche (5 caratteristiche “base” + 2 aggiuntive) richieste dalla normativa per i beni del primo gruppo dell’allegato A o in alternativa essere interconnesso e rientrare nella lista degli altri beni (allegati A gruppo II e III o allegato B). In tutti i casi deve essere presente ed operativa l’ INTERCONNESSIONE del macchinario.
– essere corredato di una attestazione scritta e dettagliata, del produttore che attesta che il bene soddisfa i requisiti 4.0 (vedi sotto)
– essere effettivamente interconnesso alla rete aziendale (dal punto di vista hardware e informativo), deve quindi scambiare dati con un apposito sistema software/portale/cloud o altre macchine
– essere utilizzato periodicamente in maniera interconnessa (l’azienda deve dimostrarne l’utilizzo)

La perizia del tecnico, che deve essere redatta dopo aver verificato, presso il cliente, il soddisfacimento dei punti precedenti,  intende “fotografare” (nel vero senso della parola, anche tramite foto del macchinario mentre è in funzione) la situazione in un certo istante, spetta poi all’azienda il compito di continuare a far funzionare il sistema in maniera interconnessa.

COME PROCEDERE PER EVITARE “brutte sorprese” DOPO L’ACQUISTO :

Prima di acquistare un bene per cui si pensa di richiedere l’agevolazione 4.0, conviene essere certi che il bene abbia le caratteristiche richieste dalla normativa.
Per evitare situazioni spiacevoli (es: solamente dopo l’acquisto si scopre che il prodotto non soddisfa i requisiti 4.0) , in fase di richiesta preventivi all’azienda fornitrice del bene è necessario chiedere un attestato di conformità /dichiarazione del produttore che attesti che il macchinario soddisfi i requisiti previsti dalla normativa ITALIANA per Industria 4.0.

Tale dichiarazione in particolare deve contenere le seguenti informazioni:
– indicazioni sulla conformità del macchinario alle normative UE in materia di sicurezza, igiene , etc (es: marcatura CE , altro )
– indicazione sulla categoria/gruppo /voce (relativamente alle voci indicate negli allegati A e B della legge 232/2016) in cui rientra il bene (Solo il produttore può indicare con certezza questa informazione)
– attestazione che il bene soddisfa i cinque caratteristiche obbligatorie e almeno 2 dei 3 requisiti (caratteristiche) ulteriori, previsti dalla normativa, con indicazione esplicita di quali sono i requisiti soddisfatti e le motivazioni tecniche per cui questi criteri risultato soddisfatti.

NB: tali informazioni tecniche non possono essere dedotte dal tecnico che effettua la perizia, in quanto solo il produttore, avendo costruito il dispositivo, conosce queste informazioni.

 IL MACCHINARIO E’ STATO ACQUISTATO DA PRODUTTORE ESTERO: COME PROCEDERE?
Per poter chiedere l’incentivo 4.0, il macchinario deve avere le caratteristiche indicate dalla normativa italiana 4.0, occorre quindi una attestazione (come indicato al punto A).
Se il produttore ha sede fuori dall’Italia o fuori dalla Ue sarà necessario chiedere al rappresentante/distributore o alla filiale italiana, di poter avere la documentazione in lingua italiana che attesti il soddisfacimento dei requisiti di legge previsti dalla 232/2016, oltre ovviamente a tutti i documenti riguardanti la sicurezza del macchinario.

INTERCONNESSIONE ED INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA LOGISTICO DI FABBRICA:COME FUNZIONA?

– L’interconnessione (collegamento del macchinario alla rete dati aziendale con scambio di informazioni con il software gestionale ) deve essere già presente alla data in cui il tecnico effettua la perizia
L’interconnessione non è soddisfatta semplicemente collegando un cavo di rete al macchinario 4.0, occorre integrare il macchinario con la rete informatica, verificare che sia possibile la telediagnosi/telemanutenzione, il caricamento di programmi e part number,l’ integrazione con il software gestionale e con il sistema logistico aziendale, il monitoraggio dei parametri di processo.

Verificare in fase di valutazione acquisto che il macchinario abbia tali caratteristiche (chiedere dichiarazione  di conformità 4.0 al produttore e chiedere al tecnico di fiducia di visionare tale documentazione.
Se l’aziende che acquista un bene 4.0 utilizza già un software gestionale occorre contattare il fornitore del gestionale (o la ditta che si occupa di assistenza sul gestionale) per capire se/come è possibile permettere l’integrazione del macchinario.

Lo scambio dati tra macchinario 4.0 e software gestionale (e con altri macchinari 4.0 presenti in azienda) deve essere automatico ,senza intervento dell’operatore. In particolare la FAQ del 19 Maggio del MISE ricorda che <<Se la comunicazione avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione allora le due macchine possono essere considerate integrate tra loro>>
L’ interconnessione deve avvenire il prima possibile, salvo casi di impedimenti o ritardi dovuti alla necessità di aggiornare il sistema informatico aziendale.

BASTA SOLO COLLEGARE IL MACCHINARIO ALLA RETE LAN AZIENDALE PER FARLO DIVENTARE 4.0?

Occorre prestare attenzione al fatto che non basta comprare un macchinario che si collega via rete LAN /wifi /4G ad internet per poterlo classificare come bene ammissibile ai benefici previsti dalla normativa 4.0.
Un macchinario, per rientrare tra i requisiti 4.0 previsti per i beni indicati nell’Allegato A gruppo I (gruppo che comprende la gran parte dei macchinari presenti in azienda, oltre a macchine operatrici, trattori agricoli, etc) deve obbligatoriamente avere TUTTE le seguenti caratteristiche:
• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
• interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
• integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
• interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Il bene deve inoltre soddisfare almeno 2 dei 3 requisiti aggiuntivi

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.
• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Come già detto, in fase di controllo, l’azienda deve ovviamente dimostrare la presenza di questi requisiti e deve dimostrare che tutte queste caratteristiche vengono periodicamente utilizzate (a tale scopo è possibile analizzare i log del macchinario o del software di gestione)

E’ chiaro che se il software di gestione è esterno (es:cloud che permette di monitorare lo stato delle macchine da remoto, di caricare programmi sulla macchina,etc) e l’azienda decide di sospendere il pagamento del servizio, non sarà semplice dimostrare che tali caratteristiche vengono utilizzate.

In sintesi: prima dell’acquisto occorre richiedere al fornitore l’attestato /certificazione di conformità 4.0 e CHIEDERE quali software /servizi (esterni alla macchina) è necessario acquistare (dal produttore stesso o da altri) per interconnettere la macchina al sistema di fabbrica e soddisfare TUTTI i requisiti richiesti dalla normativa.

LA DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE E’ ALTERNATIVA ALLA PERIZIA DEL TECNICO?

La risposta giusta a questa domanda è :”dipende”.Come richiesto dall’art.1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, scopo della dichiarazione/perizia/attestazione di conformità è quello di accertare e attestare:
1) la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A o B incluse, laddove richiesto dalla norma, la sussistenza delle caratteristiche obbligatorie e di almeno 2 tra le 5 delle ulteriori caratteristiche;
2) la presenza di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Entrambi i punti 1 e 2 devono essere soddisfatti. Occorre precisare che, mentre la condizione 1 è legata alle caratteristiche intrinseche del bene (già presenti nel momento in cui esce dalla fabbrica del produttore) , la condizione 2 dipende dall’azione dell’acquirente, che può decidere o meno di interconnettere il bene alla sua azienda e di integrarlo agli altri sistemi informativi presenti.

Molto spesso, il malinteso nasce perché,  colui che acquista un bene, pensa che, per essere conformi alla normativa 4.0 e chiedere l’agevolazione, basti soddisfare la condizione 1 e si “dimentica”  di collegare il bene acquistato, alla rete aziendale (interconnessione) . In caso di controllo ovviamente, non è possibile per l’imprenditore dimostrare l’avvenuta interconnessione del macchinario.

In sintesi: per rispettare la normativa 4.0 occorre: acquistare un bene CONFORME alla normativa 4.0 ed effettuare l’ INTERCONNESSIONE alla rete aziendale (con Wifi, 4G,5G, Ethernet, etc) , verificando che siano soddisfatti anche gli altri requisiti, se necessario (es:telediagnosi, controllo parametri di processo, caricamento programmi da remoto, etc )

Mentre il produttore, attraverso una sua dichiarazione (ben dettagliata), attesta che il prodotto fornito rispetta la normativa 4.0 , il tecnico che effettua la perizia, attesta che il bene effettivamente risulta interconnesso. Per fare questo il perito, tramite un sopralluogo fisico e controlli informatici, acquisizione di screenshoot , log e altro, si accerta che sia attivo uno scambio dati tra il macchinario e il sistema informatico aziendale,verificando le condizioni operative del macchinario.