Dal 18 Maggio 2020 sono state riaperte (come indicato nel DPCM 17 Maggio 2020) diverse tipologie di attività commerciali e produttive. Per alcune di queste (servizi alla persona, ristorazione, attività turistiche, piscine, palestre) sono state indicate le regole da seguire per garantire la sicurezza della clientela e del personale.
Tra le varie misure previste dal DPCM 17 Maggio 2020, viene indicato l’obbligo, per alcune attività di predisporre un registro delle prenotazioni, da conservare per 14 giorni, contenente i dati identificativi dei clienti, da mettere a disposizione delle autorità competenti per ricostruire la catena dei contatti di eventuali clienti risultati positivi al covid-19.
In particolare, per quanto riguarda la RISTORAZIONE, negli esercizi che dispongono di posti a sedere, il DPCM impone di privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività, ricorda il DPCM 17 Maggio 2020, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
Per le ATTIVITA’ TURISTICHE, occorre privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. Per le STRUTTURE RICETTIVE : il registro delle prenotazioni , ai fini del DPCM 17 Maggio 2020 viene predisposto qualora nella struttura ci siano attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
Per esercizi che si occupano di SERVIZI ALLA PERSONA (es:Estetisti e acconciatori) , viene chiesto di consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Per le PISCINE : occorre privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Per le PALESTRE: il DPCM impone di redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
In tutti i casi citati sopra, occorre predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche a clienti stranieri (es: aiutandosi con traduzioni e rappresentazioni grafiche) e ovviamente predisporre una apposita INFORMATIVA PRIVACY che indichi come i dati raccolti (es: dati anagrafici, eventuali dati associati alla rilevazione della temperatura)
A titolo di esempio, ho predisposto un modello di registro prenotazioni ed un modello di informativa , a disposizione dei vari esercizi commerciali per organizzare la propria modulistica (come sempre non ci si assume nessuna responsabilità per l’utilizzo di questo materiale)
Si potrebbe pensare che sia esagerato doversi dedicare a predisporre l’informativa privacy in questi casi, tuttavia occorre ricordare che una corretta applicazione delle procedure riportate nelle normative privacy ( GDPR ), anche in tempi di emergenza si rivela necesario per tutelare la riservatezza delle persone, si pensi ad esempio alle persone contagiate.
Occorre ricordare che la normativa (protocollo 24 Aprile 2020), introduce la possibilità per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea, ai dipendenti o a terzi (fornitori, clienti) ed impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C . Si tratta chiaramente di informazioni molto delicate che devono essere trattate secondo i regolamenti privacy.
Pensate solamente a cosa potrebbe succedere (agli interessati,ma anche al datore di lavoro e ai dipendenti) qualora i dati di queste persone non venissero trattati in modo da garantire la riservatezza…